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Comunicazione dati del conducente: obblighi, termini e come evitare la doppia multa

Aggiornato al 8 settembre 2026

In breve: se non eri alla guida al momento di un'infrazione che comporta la decurtazione di punti, l'art. 126-bis del Codice della Strada impone al proprietario del veicolo di comunicare all'organo accertatore i dati di chi guidava entro 60 giorni dalla notifica del verbale. La mancata comunicazione è punita con una sanzione autonoma da 291 a 1.166 euro, che si aggiunge alla multa originaria.

L'obbligo dell'art. 126-bis: chi deve comunicare cosa ed entro quando

ChiCosa deve fareEntro quando
Proprietario del veicolo (se diverso dall'autore della violazione)Comunicare all'organo accertatore i dati anagrafici e della patente di chi guidava60 giorni dalla notifica del verbale

L'obbligo scatta solo quando la violazione contestata comporta la decurtazione di punti dalla patente (come nella maggior parte delle infrazioni per eccesso di velocità rilevate da autovelox) e riguarda esclusivamente il proprietario del veicolo: se eri tu alla guida, non c'è nulla da comunicare, la sanzione resta a tuo carico come di consueto.

Come si comunica: contenuti tipici della comunicazione

Non esiste un modulo ministeriale unico obbligatorio: molti enti allegano già al verbale un modulo precompilato da restituire, ma è comunque possibile comunicare i dati anche con una lettera libera, purché contenga gli elementi essenziali: riferimento al numero e alla data del verbale, dati anagrafici completi del proprietario che comunica, dati anagrafici e della patente di guida di chi era effettivamente alla guida, data e firma. Va inviata con le stesse modalità formali di un ricorso (raccomandata A/R o PEC all'organo accertatore), e va conservata la prova dell'invio nei termini.

Una comunicazione tipica contiene, in sequenza: "Il/la sottoscritto/a [nome cognome], proprietario/a del veicolo targato [...], in relazione al verbale n. [...] del [...], comunica che alla guida del veicolo, al momento dell'infrazione, si trovava: [nome cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero e categoria della patente di guida del conducente effettivo]." Segue la data e la firma di chi comunica (il proprietario, non il conducente indicato). Se disponibile, allegare anche una copia della patente del conducente indicato rende la comunicazione più difficilmente contestabile dall'ente.

Cosa succede se comunichi dati sbagliati per errore

Un errore materiale in buona fede (ad esempio un numero di patente trascritto male) è generalmente sanabile con una comunicazione integrativa di correzione, inviata appena ci si accorge dell'errore. Diverso è il caso di una comunicazione volutamente falsa (indicare come conducente una persona che sai per certo non lo fosse): oltre a non risolvere il problema — l'ente può comunque accertare l'incongruenza — espone a conseguenze proprie per la falsità della dichiarazione, ben più gravi della sanzione che si voleva evitare.

Quante volte puoi essere sanzionato per omessa comunicazione sullo stesso verbale

La sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente è collegata a un singolo verbale presupposto: non si ripete più volte per lo stesso identico verbale, anche se l'ente dovesse sollecitarti più volte prima di procedere. Se invece ricevi più verbali distinti (ad esempio più infrazioni in momenti diversi), ciascuno con il proprio obbligo di comunicazione non rispettato, la sanzione si applica autonomamente per ciascun verbale.

Il conducente indicato è residente all'estero: cosa cambia

Se la persona che era effettivamente alla guida risiede all'estero, la comunicazione dei suoi dati segue le stesse regole generali, ma l'eventuale nuovo verbale notificato al conducente straniero potrebbe scontare tempistiche di notifica internazionale più lunghe, con termini di ricorso che comunque decorrono dalla notifica effettiva a quella persona, non dalla data della comunicazione originaria fatta dal proprietario.

Comunicare i dati non equivale a "cedere" la propria responsabilità di proprietario

Comunicare correttamente chi era alla guida non estingue ogni obbligo del proprietario: se in futuro dovessero emergere ulteriori adempimenti collegati a quello stesso verbale (ad esempio in caso di ricorso del conducente che coinvolga anche dati del veicolo), il proprietario può comunque essere chiamato a fornire informazioni aggiuntive. La comunicazione dei dati serve specificamente a individuare il responsabile della sanzione principale e della decurtazione punti, non a "chiudere" ogni possibile futuro contatto con l'ente su quella pratica.

L'obbligo di comunicazione si applica solo all'eccesso di velocità?

No: l'art. 126-bis CdS si applica in generale a tutte le violazioni che comportano la decurtazione di punti dalla patente, non solo all'eccesso di velocità rilevato da autovelox. Questa guida si concentra su quel caso specifico perché è, in pratica, la situazione più comune in cui il meccanismo si attiva, dato che la rilevazione automatica — a differenza di un controllo con agenti sul posto — non permette di identificare il conducente al momento stesso dell'infrazione.

Quanto si rischia se non comunichi (291–1.166 €)

La mancata, incompleta o tardiva comunicazione dei dati del conducente è punita con una sanzione amministrativa autonoma, che va da 291 a 1.166 euro: non sostituisce la multa originaria, si aggiunge ad essa. È quindi un errore comune pensare che "ignorare la richiesta" faccia risparmiare — nella pratica, se non si comunica nulla e non sussiste un giustificato motivo, il rischio è di dover pagare sia il verbale iniziale sia questa seconda sanzione.

Hai un ricorso pendente sul verbale originario? Potresti non dover comunicare nulla

Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato chiarisce che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente sorge solo dopo la definizione del giudizio sul verbale che lo ha generato: se hai presentato ricorso contro la multa originaria ed è ancora pendente, questo costituisce un giustificato motivo di mancata comunicazione, e la sanzione per omessa comunicazione applicata nel frattempo può essere contestata come illegittima. Se il ricorso si conclude con l'annullamento del verbale presupposto, cade anche l'obbligo di comunicazione che ne derivava. È un motivo in più per presentare ricorso subito contro la multa originaria, invece di limitarti a rispondere alla richiesta di comunicazione dati o, peggio, di ignorarla del tutto.

Veicoli aziendali e a noleggio: chi risponde

Per i veicoli aziendali, è generalmente il datore di lavoro (o il legale rappresentante della società proprietaria) a ricevere il verbale e a dover identificare, spesso tramite il registro interno degli utilizzatori del mezzo, quale dipendente era alla guida al momento dell'infrazione. Per i veicoli a noleggio, sia a lungo che a breve termine, è tipicamente la società di noleggio — essendo l'intestataria del veicolo secondo il PRA — a ricevere il verbale e a comunicare i dati del cliente che aveva in uso il mezzo in quel momento, spesso addebitando al cliente una commissione amministrativa per la gestione della pratica, oltre alla sanzione stessa.

Cosa succede al conducente una volta comunicati i suoi dati

Una volta che il proprietario comunica i dati di chi era effettivamente alla guida, l'ente accertatore notifica al conducente indicato un nuovo verbale (o un atto equivalente) relativo alla violazione originaria, con i relativi termini di ricorso che decorrono da questa nuova notifica, non da quella ricevuta inizialmente dal proprietario. È quindi il conducente, da quel momento, a poter valutare se presentare ricorso, con esattamente gli stessi strumenti e le stesse tempistiche viste nelle altre guide di questo sito. Il proprietario, dal canto suo, esce a questo punto dalla vicenda relativa alla sanzione principale: la sua unica esposizione residua riguarda l'eventuale correttezza della comunicazione già effettuata, non il merito della violazione originaria.

Come contestare una sanzione per mancata comunicazione, o se non ricordi chi guidava

Se hai già ricevuto una sanzione per omessa comunicazione, verifica prima di tutto lo stato del verbale presupposto: se era, o è tuttora, oggetto di ricorso, questo è già un motivo di contestazione autonomo. Se invece semplicemente non ricordi con certezza chi fosse alla guida (ad esempio un veicolo aziendale o familiare usato da più persone), non puoi indicare un nome a caso solo per evitare la sanzione: la legge distingue tra chi omette colposamente la comunicazione e chi si trova in una oggettiva impossibilità di individuare il conducente, ma questa condizione va sempre argomentata e, quando possibile, documentata caso per caso — non esiste una soluzione automatica che permetta di "pagare per non far perdere punti a nessuno" saltando semplicemente l'adempimento.

Se il verbale che ha generato l'obbligo di comunicazione è ancora contestabile, il questionario di RicorsoAutovelox.com individua questo e gli altri motivi di ricorso applicabili al tuo caso in pochi minuti, tenendo conto automaticamente anche della tua situazione specifica rispetto alla guida del veicolo.

L'obbligo di comunicare non è lo stesso dell'obbligo di pagare

Un'ultima distinzione utile: l'obbligo di comunicare i dati del conducente (art. 126-bis CdS) è un adempimento amministrativo distinto dall'obbligo di pagare la sanzione originaria. Puoi essere perfettamente in regola con la comunicazione e aver comunque tutto il diritto di contestare, con un ricorso separato, la sanzione stessa nel merito: i due percorsi — comunicazione dei dati e ricorso contro il verbale — procedono in parallelo e vanno gestiti entrambi, non sono alternativi tra loro. Confondere i due adempimenti è un errore comune che porta spesso a trascurarne uno dei due, con conseguenze economiche che si sarebbero potute evitare gestendoli correttamente fin dall'inizio. Tenerli distinti fin da subito, nella propria testa e nella propria agenda, è il modo più semplice per non incorrere in nessuna delle due sanzioni per un semplice disguido organizzativo.

Situazioni particolari che vale la pena menzionare

Alcune situazioni specifiche generano spesso incertezza: se il veicolo è stato rubato al momento dell'infrazione, la denuncia di furto sporta prima o subito dopo l'evento è l'elemento chiave per escludere la tua responsabilità, sia per la multa sia per l'obbligo di comunicazione. Se il conducente indicato nega di essere stato alla guida, la questione si sposta su un piano probatorio più complesso, che può richiedere l'intervento di un avvocato per entrambe le parti coinvolte. Se il verbale riguarda un veicolo intestato a una persona nel frattempo deceduta, gli eredi non ereditano automaticamente l'obbligo di comunicazione allo stesso modo di un proprietario in vita: è una situazione che richiede una valutazione specifica caso per caso.

Riepilogo: cosa fare, in ordine

Se hai ricevuto un verbale ma non eri alla guida, questo è l'ordine di priorità consigliato: primo, verifica se il verbale originario presenta a sua volta motivi di ricorso autonomi (tolleranza, taratura, segnaletica, notifica) indipendentemente da chi guidava; secondo, se decidi comunque di comunicare il conducente effettivo, fallo entro i 60 giorni e con tutti gli elementi richiesti; terzo, se invece stai valutando un ricorso contro il verbale originario, ricorda che questo può da solo sospendere l'obbligo di comunicazione fino alla sua definizione; quarto, conserva sempre traccia scritta di ogni comunicazione inviata, con le relative ricevute di invio. Il questionario di RicorsoAutovelox.com considera automaticamente questa sequenza quando raccoglie le tue risposte.

Domande frequenti su comunicazione dati del conducente e punti patente

Cosa succede se non comunico chi era alla guida entro 60 giorni?

Se non comunichi i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica, rischi una sanzione autonoma da 291 a 1.166 euro (art. 126-bis CdS), che si aggiunge alla multa originaria e non la sostituisce. Fa eccezione il caso in cui il verbale che ha generato l'obbligo sia ancora oggetto di ricorso pendente: in tal caso la mancata comunicazione può essere giustificata.

Quanto si rischia per la mancata comunicazione dei dati del conducente?

La sanzione per omessa, incompleta o tardiva comunicazione dei dati del conducente va da 291 a 1.166 euro, prevista dall'art. 126-bis del Codice della Strada. È una sanzione indipendente dalla multa originaria per l'eccesso di velocità, che resta comunque dovuta.

Se faccio ricorso contro la multa devo comunque comunicare chi guidava?

No, non subito: l'obbligo di comunicare i dati del conducente sorge solo dopo la definizione del giudizio sul verbale presupposto, quindi un ricorso pendente contro quel verbale costituisce giustificato motivo di mancata comunicazione nel frattempo. Se il ricorso si conclude con l'annullamento del verbale, cade anche l'obbligo di comunicazione che ne derivava.

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