Autovelox non omologato: quando la multa è nulla (Cassazione 10505/2024)
Aggiornato al 9 settembre 2026
In breve: una multa da autovelox è annullabile se l'apparecchio che ha rilevato la velocità risulta soltanto approvato e non omologato con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 (sez. II civile), un principio poi confermato da diverse ordinanze successive: approvazione e omologazione sono due procedure diverse, e solo la seconda rende legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Per le infrazioni commesse prima del 12 luglio 2026 questo motivo resta pienamente valido secondo le vecchie regole; da quella data è in vigore un nuovo decreto che disciplina in modo organico la materia per il futuro, senza effetto retroattivo — i dettagli più sotto.
Perché "approvato" non basta: cosa ha stabilito la Cassazione
Con l'ordinanza n. 10505/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la preventiva approvazione del prototipo di un'apparecchiatura di rilevamento della velocità non è equipollente all'omologazione prescritta dall'art. 142, comma 6, CdS. L'omologazione comporta una verifica tecnica rigorosa della conformità del dispositivo a prescrizioni normative inderogabili, posta a garanzia del diritto di difesa del cittadino; l'approvazione, invece, è un atto amministrativo che riguarda il prototipo, privo di una comparazione tecnica altrettanto approfondita. Un apparecchio che risulti solo approvato — per quanto regolarmente tarato — non soddisfa quindi il presupposto legale richiesto per rendere l'accertamento utilizzabile contro l'automobilista.
Approvazione e omologazione: la differenza in una tabella
| Approvazione | Omologazione | |
|---|---|---|
| Cosa verifica | Il prototipo dell'apparecchio, senza comparazione tecnica approfondita | La conformità del dispositivo a prescrizioni tecniche normative inderogabili |
| Base normativa | Prassi amministrativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Art. 142, comma 6, Codice della Strada |
| Rende l'accertamento legittimo? | No, da sola, secondo Cass. 10505/2024 e successive conformi | Sì, è il presupposto richiesto dalla norma |
| Chi deve provarla nel ricorso | — | L'Amministrazione (art. 2697 Codice Civile) |
È un orientamento isolato o consolidato? Le pronunce successive
Non si tratta di una pronuncia isolata: il principio è stato ripreso e confermato da ordinanze successive della stessa sezione, tra cui la n. 20913 del 26 luglio 2024 e la n. 12924 del 14 maggio 2025, fino alla n. 13852 dell'8 aprile 2026, che ribadisce la non equipollenza tra approvazione e omologazione ai fini probatori. Si tratta quindi di un orientamento ormai consolidato della Sezione Seconda Civile, non di una pronuncia isolata destinata a restare priva di seguito: i giudici di merito (Giudici di Pace in primo luogo) tendono ad allinearsi a un orientamento così ripetuto nel tempo, anche se l'esito resta sempre legato alle circostanze specifiche di ciascun caso e alla documentazione che l'ente riesce a produrre.
Nota: su questo tema circolano periodicamente titoli di stampa che annunciano un presunto "cambio di orientamento" della Cassazione sulla base di singole ordinanze isolate dal loro contesto. Prima di basare una decisione su un articolo di giornale, verifica sempre il testo integrale del provvedimento citato o affidati a una fonte legale che lo abbia fatto per te.
Il registro nazionale dei dispositivi (dal 30 novembre 2025): come verificare il tuo
Dal 30 novembre 2025 esiste un elenco nazionale ufficiale, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul portale velox.mit.gov.it, che censisce i dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati a emettere sanzioni valide su tutto il territorio nazionale, con marca, modello e altri estremi identificativi. È consultabile liberamente, senza necessità di autenticazione. Per le infrazioni accertate da quella data in poi, un dispositivo che non risulti censito in questo elenco non può legittimamente generare una sanzione valida: è un motivo di contestazione ulteriore, autonomo e più diretto rispetto all'eccezione sulla mancata omologazione, e il primo controllo pratico che ti conviene fare se il verbale è recente.
Il decreto dell'8 giugno 2026: cosa cambia (e cosa no) per chi ha già un verbale
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 giugno 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026, in vigore dal 12 luglio 2026) disciplina finalmente in modo organico la procedura di omologazione, la taratura del prototipo in fase di omologazione, la taratura di ogni singolo apparecchio prima dell'uso su strada e le verifiche periodiche annuali, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il decreto non è retroattivo: per le infrazioni commesse prima del 12 luglio 2026, i verbali restano impugnabili secondo le vecchie regole, cioè proprio sulla base delle ordinanze di Cassazione richiamate in questa guida — dato che, al momento dell'accertamento, nessun dispositivo era formalmente omologato secondo la procedura oggi prevista dal decreto. Per le infrazioni successive al 12 luglio 2026, invece, l'Amministrazione deve dimostrare la conformità ai nuovi requisiti tecnici e procedurali del decreto (non più solo la distinzione approvazione/omologazione in astratto): l'istanza istruttoria resta lo stesso strumento, semplicemente punta a una base normativa più recente e dettagliata, ancora priva di una giurisprudenza consolidata data la sua novità.
Chi deve provare l'omologazione: tu o l'ente?
Ai sensi dell'art. 2697 del Codice Civile, l'onere di provare la regolarità di un accertamento amministrativo grava su chi lo ha emesso, non su chi lo contesta. Nel ricorso non devi quindi dimostrare tu che l'apparecchio non era omologato: è sufficiente sollevare formalmente l'eccezione e chiedere, con un'istanza istruttoria, che sia l'ente a produrre il decreto di omologazione (non la semplice approvazione) del modello utilizzato. Se l'ente non lo produce, o produce solo il certificato di approvazione, l'accertamento resta privo del suo presupposto legale. Questo è esattamente il meccanismo che il questionario di RicorsoAutovelox.com applica in automatico quando genera il ricorso: la guida sui motivi di ricorso spiega più in generale come funziona l'istanza istruttoria per ciascun vizio.
Vale per tutti i tipi di autovelox (fisso, mobile, Tutor)?
Il principio affermato dalla Cassazione riguarda la procedura amministrativa di omologazione del modello di apparecchio, non una specifica tecnologia: si applica quindi, in linea teorica, a qualunque dispositivo di rilevamento della velocità — fisso, mobile, autovelox con o senza contestazione immediata, o sistema Tutor (per il quale valgono considerazioni analoghe sui varchi che lo compongono) — indipendentemente dal produttore o dal modello specifico indicato sul verbale. Non esiste però un elenco pubblico affidabile e sempre aggiornato di "quali modelli sono omologati e quali no": lo stato di omologazione di un preciso modello può cambiare nel tempo (un produttore può ottenere l'omologazione in un momento successivo all'installazione di alcuni esemplari), quindi diffida di chiunque affermi con certezza assoluta, modello per modello, cosa risulti omologato oggi senza citare una fonte verificabile e aggiornata. Proprio per questo il meccanismo dell'istanza istruttoria descritto sopra — chiedere la prova all'ente, caso per caso — è più affidabile di qualunque lista. Per i modelli più diffusi e discussi (Autovelox 106, TruCam, T-Exspeed, Tutor/SICVe, Velocar) trovi una scheda dedicata nella sezione Dispositivi, con quanto risulta pubblicamente su ciascuno.
Come faccio a sapere se il dispositivo che mi ha multato è omologato?
Se l'infrazione è del 30 novembre 2025 o successiva, il primo passo è cercare marca e modello dell'apparecchio (spesso indicati sul verbale) nel registro nazionale su velox.mit.gov.it: se non risulta censito lì, hai già un motivo di contestazione diretto, indipendente dall'eccezione sull'omologazione. Per le infrazioni precedenti, o se il dispositivo risulta comunque censito, il verbale raramente specifica in modo esplicito se l'apparecchio possiede un decreto di omologazione o solo un certificato di approvazione: è esattamente per questo motivo che il ricorso non richiede a te di dimostrarlo, ma si limita a formulare l'eccezione e a chiedere all'ente di produrre la prova positiva. Se disponi della marca e del modello esatti dell'apparecchio, è comunque utile indicarli nel questionario: aiutano a formulare un'istanza istruttoria più puntuale.
Omologazione mancante e taratura mancante: sono lo stesso motivo?
No, sono due vizi distinti e cumulabili, anche se spesso confusi tra loro. La taratura (Corte Cost. sent. n. 113/2015) riguarda la verifica periodica di funzionalità della singola unità installata, tipicamente su base annuale o infrannuale. L'omologazione (Cass. 10505/2024 e successive) riguarda invece il modello dell'apparecchio nel suo complesso, a monte di qualunque verifica periodica: un apparecchio può essere regolarmente tarato ogni anno e restare comunque privo di omologazione, perché sono due requisiti indipendenti che rispondono a domande diverse ("questo specifico esemplare funziona ancora correttamente?" contro "questo modello è mai stato validato secondo la procedura tecnica prevista dalla legge?"). Proprio perché sono autonomi, nel ricorso vanno sollevati come motivi separati: se l'ente dovesse riuscire a dimostrare la sola taratura, il motivo sull'omologazione mancante resta comunque valido, e viceversa. Il questionario di RicorsoAutovelox.com li individua ed espone entrambi separatamente nel PDF generato, quando applicabili.
Cosa fare se hai già ricevuto una multa da un autovelox forse non omologato
Il primo passo è verificare i termini ancora a disposizione: 60 giorni dalla notifica per il ricorso al Prefetto, 30 giorni per l'opposizione al Giudice di Pace (vedi la guida sui termini se non sei sicuro di quanto tempo ti resta). Il motivo sulla mancata omologazione si inserisce come uno dei motivi del ricorso, generalmente in combinazione con gli altri vizi eventualmente riscontrabili nel tuo caso specifico (tolleranza strumentale, notifica tardiva, segnaletica): la guida completa sui motivi di ricorso li elenca tutti. Non serve reperire tu stesso il decreto di omologazione o la sua assenza: il questionario genera automaticamente un ricorso che solleva l'eccezione e formula la relativa istanza istruttoria, lasciando all'ente l'onere di produrre la documentazione mancante.
Ricorda inoltre che, se la violazione comporta la decurtazione di punti dalla patente, presentare tempestivamente il ricorso — per questo o per qualunque altro motivo fondato — sospende anche l'obbligo di comunicare i dati del conducente fino alla definizione del giudizio, come chiarito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 26553/2024 (approfondito nella guida sulla comunicazione dei dati del conducente).
Domande frequenti su omologazione e approvazione dei dispositivi
Qual è la differenza tra approvazione e omologazione di un autovelox?
Sono due procedure diverse: l'approvazione è un atto amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riguarda il prototipo, senza una comparazione tecnica approfondita; l'omologazione è invece la verifica tecnica rigorosa della conformità del dispositivo alle prescrizioni normative, prescritta dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10505/2024, ha chiarito che le due procedure non sono equivalenti: la sola approvazione non basta a rendere legittimo l'accertamento.
La multa è nulla se l'autovelox non è omologato?
È annullabile se l'ente non riesce a dimostrare, quando richiesto, che l'apparecchio impiegato possiede il decreto di omologazione (non la semplice approvazione) rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo l'art. 2697 del Codice Civile, è l'Amministrazione a dover provare la regolarità dell'accertamento, non il cittadino a dover dimostrare il contrario: l'istanza istruttoria inserita nel ricorso chiede formalmente questa prova, e in sua assenza il verbale va annullato.
Esiste un elenco ufficiale dei dispositivi autovelox autorizzati?
Sì: dal 30 novembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica su velox.mit.gov.it il registro nazionale dei dispositivi censiti, consultabile liberamente. Per le infrazioni accertate da quella data in poi, un apparecchio non censito nel registro non può emettere sanzioni valide: un motivo di contestazione ulteriore e più diretto rispetto alla sola eccezione sulla mancata omologazione, verificabile online prima ancora di presentare ricorso.
Il decreto sugli autovelox dell'8 giugno 2026 cancella le multe passate?
No: il decreto (in vigore dal 12 luglio 2026) disciplina in modo organico omologazione e taratura solo per il futuro e non ha effetto retroattivo. Per le infrazioni commesse prima di quella data, i verbali restano impugnabili secondo le vecchie regole, cioè sulla base delle ordinanze di Cassazione che hanno già affermato la necessità dell'omologazione (10505/2024 e successive) — nulla cambia per chi ha già ricevuto un verbale o ha un ricorso pendente.
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