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Distanze e posizionamento autovelox: le regole del decreto 2024

Aggiornato al 9 settembre 2026

In breve: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024 (G.U. n. 123 del 28 maggio 2024) fissa per la prima volta in modo organico le distanze minime di preavviso degli autovelox (1.000 metri sulle extraurbane, 200 sulle urbane di scorrimento, 75 sulle altre urbane), vieta le postazioni fisse urbane su tratti con limite inferiore a 50 km/h e impone una distanza minima tra dispositivi consecutivi. Una postazione che non rispetta questi requisiti espone il relativo verbale a un motivo di ricorso autonomo.

Le distanze di preavviso per tipo di strada

Il decreto impone una segnaletica di preavviso visibile, posizionata ad almeno queste distanze dalla postazione di controllo:

Tipo di stradaDistanza minima di preavviso
Strade extraurbane1.000 metri
Arterie urbane di scorrimento200 metri
Altre strade urbane75 metri

Queste soglie aggiornano, rendendole più precise e quantificate, le indicazioni già presenti nella Direttiva del Ministero dell'Interno del 15 agosto 2007: se il cartello di preavviso è presente ma posizionato a una distanza inferiore a quella corretta per il tipo di strada, l'accertamento è viziato allo stesso modo di un cartello del tutto assente. Per la procedura completa su come si eccepisce questo vizio, vedi la guida sui motivi di ricorso.

Il divieto di installazione sotto i 50 km/h in centro abitato

Il decreto vieta l'installazione di postazioni fisse urbane su tratti con limite di velocità inferiore a 50 km/h, e vieta il posizionamento extraurbano su tratti con limite inferiore di oltre 20 km/h rispetto alla velocità standard della categoria di strada. L'obiettivo dichiarato è impedire l'uso dell'autovelox su limiti "artificialmente bassi" pensati più per generare sanzioni che per la sicurezza stradale. Se il limite sul tratto interessato risultava inferiore a queste soglie al momento dell'accertamento, è un elemento da far valere nel ricorso, chiedendo espressamente conferma del limite vigente e della sua conformità al decreto.

La distanza minima tra dispositivi consecutivi

Per evitare la concentrazione ravvicinata di più postazioni sullo stesso itinerario, il decreto fissa anche distanze minime tra un dispositivo di controllo e il successivo sulla stessa strada: più ampie sulle autostrade, via via minori scendendo verso le strade extraurbane principali e le altre strade extraurbane e urbane. Il dettaglio esatto dipende dalla classificazione della strada ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada: se sospetti che due postazioni sullo stesso tratto siano troppo ravvicinate, la verifica precisa va fatta caso per caso sul decreto stesso o con l'assistenza di un legale, perché la classificazione della strada non è sempre evidente a un utente non esperto.

L'istruttoria prefettizia: il requisito dell'incidentalità nel quinquennio

Per i tratti soggetti a individuazione prefettizia (in particolare le postazioni automatiche non presidiate, disciplinate anche dall'art. 4 della legge 168/2002 — vedi la guida sui motivi di ricorso), il decreto richiede che l'istruttoria del Prefetto documenti un elevato tasso di incidentalità nel quinquennio precedente, con un'analisi del numero, della tipologia e delle cause degli incidenti avvenuti su quel tratto, in particolare quando la velocità ne è causa principale o concausa. Un decreto prefettizio privo di questa istruttoria, o basato su dati palesemente non aggiornati, è a sua volta un elemento che rafforza la contestazione della legittimità della postazione.

Come si usa questo motivo in un ricorso

Il questionario di RicorsoAutovelox.com ti chiede se il cartello di preavviso era presente e, se sì, se rispettava la distanza minima dalla postazione: se non sei sicuro, puoi sempre rispondere "non lo so" e sarà l'istanza istruttoria inserita nel ricorso a chiedere formalmente all'ente la documentazione tecnica sul posizionamento. Questo motivo si combina bene con gli altri vizi di segnaletica e omologazione trattati nella guida completa sui motivi di ricorso e nella guida sulla mancata omologazione: più motivi indipendenti, se applicabili, rafforzano il ricorso senza indebolirsi a vicenda.

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