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Registro nazionale autovelox: COMUNE DI VIADANA

Codice accertatore CMMNP203 · Codice catastale L826 · Dati generati il 2026-09-13

In breve: nel Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano 2 dispositivi comunicati da COMUNE DI VIADANA, ultima comunicazione registrata il 21/08/2026 12:47:08. Dal 30 novembre 2025 solo i dispositivi censiti in questo registro possono emettere sanzioni valide (approfondito qui).

Dispositivi comunicati da COMUNE DI VIADANA

Trascrizione letterale dei dati comunicati dall'ente al registro. Denominazione, decreto, marca, modello, versione e matricola sono riportati esattamente come pubblicati: verifica sempre il dato aggiornato e il caso del tuo specifico verbale su velox.mit.gov.it.

CategoriaTipo (dal registro)Marca / ModelloVersioneMatricolaDecretoData decretoNote dal registroUltima comunicazione
Fissomisuratore fisso velicita' istanataneaTraffic Tecnology — TCS-Traffic Control SystemNon presente nel decretoIMP.497260511-TCD.1224072010-TCE.S10A1100693937809/09/202121/08/2026 12:47:08
Mobilemisuratore mobile di velicita' istanataneaEltraff — velomatic512DROE n. 6697 e MVAS matricola n. 68963917/02/202621/08/2026 12:47:08

Cosa verificare prima di un ricorso

  • Che decreto, marca, modello e matricola indicati sul tuo verbale corrispondano esattamente a una delle righe qui sopra: un dato diverso da quello comunicato al registro è un elemento rilevante da far valere.
  • Il certificato di taratura periodica in corso di validità dello specifico apparecchio, che l'iscrizione al registro non dimostra da sola.
  • La segnaletica di preavviso e la sua distanza dalla postazione, secondo le soglie del D.M. 11 aprile 2024.

Punti su cui verificare un possibile ricorso, per tipologia

Motivi generali validi per categoria di dispositivo (non un giudizio su questo apparecchio specifico): li individua comunque il questionario gratuito in base alle tue risposte, qui li trovi già raggruppati per capire subito dove concentrarti.

Postazione fissa

Apparecchio installato in modo permanente in un punto fisso della strada, in genere su palo o supporto dedicato, con rilevazione della velocità istantanea al passaggio del veicolo.

  • Taratura periodica dello specifico esemplare in corso di validità (Corte Cost. n. 113/2015): una postazione fissa resta installata per anni, quindi è il punto più frequentemente non aggiornato dall'ente.
  • Decreto di omologazione del modello, distinto dalla semplice approvazione (Cass. ord. n. 10505/2024).
  • Segnaletica di preavviso presente e posizionata alla distanza minima di legge (1.000/200/75 m secondo il tipo di strada, D.M. 11 aprile 2024): su una postazione fissa la distanza è verificabile con precisione, anche a distanza di tempo, tramite foto o Google Street View.
  • Pubblicazione dell'elenco annuale delle strade con postazioni di controllo (art. 3 D.L. 121/2002).

Postazione mobile

Apparecchio spostato di postazione in postazione (su treppiede, autovettura o motociclo), tipicamente gestito da un operatore che lo posiziona per un controllo temporaneo.

  • Presenza di organi di polizia sul posto al momento del rilevamento: su strada urbana o extraurbana (non autostradale) l'accertamento automatico senza agenti presenti è ammesso solo nei tratti individuati da uno specifico decreto prefettizio (art. 4 legge 168/2002).
  • Pubblicazione dell'elenco annuale delle strade con postazioni di controllo, incluse quelle mobili (art. 3 D.L. 121/2002): più rilevante qui che per una postazione fissa, proprio perché la postazione cambia posto.
  • Segnaletica di preavviso specifica per quella singola postazione temporanea, non desumibile da una precedente installazione fissa nello stesso tratto.
  • Taratura periodica e decreto di omologazione del modello, come per le postazioni fisse.

Domande frequenti

Il Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità elenca gli apparecchi che l'ente accertatore ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 30 novembre 2025 l'iscrizione in questo registro è condizione necessaria perché il dispositivo possa emettere sanzioni valide, ma non equivale da sola a un giudizio di omologazione: verifica sempre decreto e matricola del tuo verbale rispetto a quelli elencati in questa pagina.

Il ricorso amministrativo al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale; l'opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni. Il termine corretto per il tuo caso dipende dalla data di notifica indicata sul verbale, non dall'ente che ha effettuato l'accertamento.

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RicorsoAutovelox.com non è uno studio legale: i dati sopra sono una trascrizione del Registro nazionale MIT a scopo informativo, non sostituiscono una verifica diretta su velox.mit.gov.it prima di un ricorso. Per situazioni complesse, consulta un avvocato abilitato — vedi la pagina Chi siamo.